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di Giovanni Galli

Italia Oggi, 4 marzo 2022

 

Carcere fino a 5 anni e multa fino a 15 mila euro per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Mentre la confisca si estende anche a chi ricicla o autoricicla beni artistici. Prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Carcere fino a 5 anni e multa fino a 15 mila euro per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. Mentre la confisca si estende anche a chi ricicla o autoricicla beni artistici. La contraffazione di opere d’arte viene punita con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. Mano pesante anche sulle società: prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L’aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla legge relativa ai reati contro il patrimonio culturale che inasprisce le pene per chi danneggia i monumenti, le opere d’arte o le bellezze naturali nel nostro Paese. Il testo, di cui primi firmatari sono i ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini, è stato approvato a Montecitorio con 381 voti a favore, nessun contrario e tre astenuti.

La legge inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l’autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

Vengono inoltre punite le condotte di illecito impiego, importazione ed esportazione di beni culturali e la contraffazione. Oltre alla previsione di specifiche fattispecie di reato, si prevede un’aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità.

Viene inoltre consentita la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali di svolgere attività sotto copertura per contrastare il traffico illecito delle opere d’arte. “Una giornata storica - commenta il ministro per i beni culturali Dario Franceschini - un grande passo avanti nella tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte. Siamo una super potenza culturale e con questa legge stiamo indicando la strada, anche dando attuazione alla Convenzione di Nicosia”.

I contenuti. L’articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale. Il provvedimento interviene, in primo luogo (lett. a), sull’articolo 240-bis c.p. ampliando - attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali - il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata. L’art. 518-bis c.p., modificato dal Senato e confermato dalla Camera, punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro.

L’art. 518-ter c.p. punisce l’appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro, mentre l’art. 518-quater c.p. punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. Reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro per il riciclaggio di beni culturali; l’autoriciclaggio di beni culturali viene invece sanzionato con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.

Previsti ancora la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l’importazione illecita di beni culturali; la reclusione da 2 a 8 anni e la multa fino a 80.000 euro a carico di chiunque trasferisca all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela; per la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Società. Il nuovo art. 25-duodevicies, rubricato Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, prevede in relazione a questi due delitti (artt. 518-sexies e 518-terdecies c.p.) l’applicazione per gli enti della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Si arriva invece fino a 900 quote per la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, la ricettazione di beni culturali e il furto di beni culturali.